Mastella/Lonardo: libera dai domiciliari
Utile chiarimento sull'obbligo di dimora -articolo 283 del codice di procedura penale
Il Tribunale del Riesame ha disposto la revoca degli arresti domiciliari per Sandra Lonardo Mastella e l’obbligo di dimora nel Comune di residenza, a Ceppaloni (Benevento).
L'ordinanza è stata firmata dalla decima sezione (presidente Maria Rosaria Cosentino, giudici Annnalisa De Tollis e Michele Mazzeo).
Il Tribunale non ha accolto la richiesta della Procura di Napoli che si era pronunciata per l'annullamento degli arresti domiciliari, ritenendo cessate le esigenze cautelari. Non si conoscono ancora le motivazioni del provvedimento, ma la decisione del Tribunale si può interpretare col fatto che i giudici possano ritenere tuttora sussistenti le esigenze cautelari, anche se «affievolite» nel corso delle indagini.
L'ordinanza è stata firmata dalla decima sezione (presidente Maria Rosaria Cosentino, giudici Annnalisa De Tollis e Michele Mazzeo).
Il Tribunale non ha accolto la richiesta della Procura di Napoli che si era pronunciata per l'annullamento degli arresti domiciliari, ritenendo cessate le esigenze cautelari. Non si conoscono ancora le motivazioni del provvedimento, ma la decisione del Tribunale si può interpretare col fatto che i giudici possano ritenere tuttora sussistenti le esigenze cautelari, anche se «affievolite» nel corso delle indagini.
Sandra Lonardo non potrà allontanarsi dal Comune di Ceppaloni, in provincia di Benevento: l'obbligo di dimora è un provvedimento meno afflittivo degli arresti domiciliari, rientra però comunque fra le misure cautelari e coercitive, e dispone che l’indagato non possa allontanarsi dal distretto del Comune indicato.
Nell’articolo 283 del codice di procedura penale che regolamenta il divieto e l’obbligo di dimora si legge: «con il provvedimento di obbligo di dimora il giudice prescrive di non allontanarsi, senza l’autorizzazione del giudice che procede, dal territorio del Comune di dimora abituale».
«Nel determinare i limiti territoriali delle prescrizioni – si legge ancora nel Codice – il giudice considera, per quanto possibile, le esigenze di alloggio, di lavoro e di assistenza».
Nell’articolo 283 del codice di procedura penale che regolamenta il divieto e l’obbligo di dimora si legge: «con il provvedimento di obbligo di dimora il giudice prescrive di non allontanarsi, senza l’autorizzazione del giudice che procede, dal territorio del Comune di dimora abituale».
«Nel determinare i limiti territoriali delle prescrizioni – si legge ancora nel Codice – il giudice considera, per quanto possibile, le esigenze di alloggio, di lavoro e di assistenza».
Fonte: La Gazzetta del Mezzogiorno
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