Niente tariffa senza servizio. La Consulta nega i versamenti allo svolgimento dell'attività. Non si può chiedere agli utenti il pagamento di servizi non resi. Questo principio di civiltà giuridica è ora affermato dalla Corte costituzionale in una sentenza in materia di tariffa per il servizio di pubblica fognatura e di depurazione (sentenza 10 ottobre 2008, n.355). la vicenda è complessa e può essere così riassunta. Nel 2003 il Comune di Gragnano, situato nella provincia di Napoli, era privo di un depuratore delle acque reflue. Tuttavia, la società che gestiva il servizio idrico integrato del Comune aveva chiesto agli utenti il pagamento di una tariffa per il servizio di pubblica fognatura comprensiva della quota per la depurazione. Le norme vigenti, infatti, prevedono che nei casi in cui la fognatura è priva di un impianto centralizzato di depurazione o l’impianto non funziona, la quota della tariffa è dovuta comunque. Essa va destinata a un fondo vincolato, a disposizione del gestore del servizio idrico integrato, da utilizzare per dar attuazione al piano di ambito e dunque realizzare le infrastrutture mancanti (art.14, comma 1, della “legge Galli”, la 36/94).
Un utente del Comune di Gragnano si rivolge al locale giudice di pace per farsi restituire la quota di tariffa per il servizio di depurazione pagato. L’accoglimento di questa richiesta, visto che la legge è univoca sul punto, può passare solo attraverso una richiesta di illegittimità costituzionale della norma. Il giudice di pace, dubitando della ragionevolezza della previsione legislativa, sollevava la questione dinanzi alla Corte Costituzionale, che è l’unico giudice che può annullare le leggi contrarie alla Costituzione. La Corte ha condiviso la perplessità del Giudice di Pace e ha dichiarato incostituzionale sia la legge all’epoca vigente sia la corrispondente disposizione del Codice dell’Ambiente che l’ha riprodotta (articolo 155, comma 1, del Dlgs 3 aprile 2006, n.152). la tariffa in questione ha natura di corrispettivo per un servizio effettivamente reso. Non è invece, come ha provato a sostenere il Governo, un tributo in senso proprio, che deve essere pagato dai cittadini a prescindere da specifiche prestazioni rese. Per raggiungere questa conclusione la sentenza utilizza vari argomenti: i resoconti parlamentari relativi, le formule usate dalla legge (la tariffa deve assicurare “la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio”) l’interpretazione della giurisprudenza civile, eccetera. Se dunque di un corrispettivo è irragionevole pretenderlo se manca una controprestazione. Né vale l’obiezione che esso confluisce in un fondo vincolato utilizzato per costruire gli impianti. Infatti, secondo la Corte, l’utente che ha pagato l’importo ben potrebbe nel frattempo in un altro Comune. Inoltre, il piano d’ambito potrebbe prevedere la realizzazione del depuratore in un Comune diverso da quello in cui vive l’utente. Insomma, una bocciatura sonora di una disposizione contraria al principio di ragionevolezza al quale è assoggettato anche il Parlamento legislatore. Non è facile stabilire se questo precedente potrà valere anche per altri servizi gestiti a livello locale. Certo è che il principio del “value for money” comincia a farsi strada, in questo e in altri contesti, nei rapporti tra utente e gestore di servizi pubblici.
Fonte: Il Sole24Ore